(massima n. 1)
I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché differente è anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione.