(massima n. 1)
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti accertati come falsi e ad espellere dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica).