(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).