(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attivitą o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, c.p., qualora il mestiere o la attivitą vengano svolti eccedendo dalle normali modalitą di esercizio, ponendo cosģ in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autoritą che regolano l'esercizio del mestiere o della attivitą, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.