(massima n. 1)
La richiesta di patteggiamento rigettata per una delle ragioni indicate dall'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. non comporta rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza per territorio, difettando il perfezionamento della fattispecie complessa costituita dal negozio processuale concluso tra le parti e dalla sua ratifica da parte del giudice con l'emissione della relativa sentenza.