(massima n. 1)
Integra la fattispecie incriminatrice del peculato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di una procedura di pignoramento, versa su conti correnti bancari a sé intestati le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati, e solo successivamente tramuta le stesse in assegni circolari versati in favore dei creditori pignoranti. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilitą dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio, determinata dalla mancata redazione del verbale di pignoramento, aveva costituito esclusivamente la modalitą della condotta di appropriazione, mentre il comportamento fraudolento era stato finalizzato unicamente all'occultamento dell'illecita appropriazione).