(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, dovendo ritenersi operanti per tale mezzo di impugnazione, oltre alle cause di inammissibilità previste direttamente dal suddetto art. 625-bis cod. proc. pen., quelle generali di cui all'art. 591 cod. proc. pen.