(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilitā č compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearitā del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non č delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneitā mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.