(massima n. 1)
In tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimitą, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).