(massima n. 1)
In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009).