(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, č consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente giā giudicato, l'applicazione del beneficio sull'intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilitā del beneficio sia stata espressamente esclusa.