(massima n. 3)
Per aversi donazione, non basta l'arricchimento di una persona, operato da un'altra mediante la disposizione di un diritto o la assunzione di un'obbligazione - cioè, non è sufficiente una attribuzione patrimoniale gratuita - ma è necessario che questa sia fatta per spirito di liberalità. Tale animus, partecipando della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità, consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale nullo jure cogente, nel senso che il suo comportamento non è determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge.