Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33265 del 28 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 615 bis, comma terzo, cod. pen., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo - integrati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze - sia connessa con l'esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l'esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l'aggravante, contestata con riferimento all'esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l'attività compiuta dall'imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all'uso di tali strumenti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.