(massima n. 1)
Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettivitą giuridica che per la diversitą degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater c.p.).