(massima n. 1)
È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti sessuali dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p.p., avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla figlia minore di toccargli gli organi genitali, anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali).