(massima n. 1)
L'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444, secondo comma, c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato, o di un terzo che, per volontà delle parti, partecipi all'esecuzione del contratto. La convalida tacita può desumersi per implicito anche dall'esplicazione di attività non materiale da parte di uno dei partecipi al rapporto contrattuale affetto da annullabilità, o dall'acquisizione della stessa da parte di un altro contraente. E rimessa alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione anche parziale, onde accertare se questa sia tale, per l'importanza sostanziale che riveste, da esprimere la volontà di convalidare il contratto.