(massima n. 1)
È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami).