(massima n. 1)
La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilitą di cui all'art. 319 quater c.p., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestą altrui, bensģ il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, c.p..