(massima n. 1)
A differenza del c.c. del 1865 (che regolava la convalida tacita del contratto annullabile con criterio formalistico, perché considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione, art. 1309, secondo comma), l'art. 1444, secondo comma, c.c. vigente rimette alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale, anche di una parte minima, purché, per l'importanza sostanziale che riveste, contenga ed esprima la volontą di convalidare il contratto.