(massima n. 1)
La convalida del negozio annullabile, consistendo in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento, è subordinata alla duplice condizione dell'acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene e, pertanto, può ritenersi implicita nella volontaria esecuzione del negozio annullabile, che di per sé è riferibile sia all'adempimento di un supposto obbligo giuridico, sia alla volontà di convalidare detto negozio, solo in quanto risulti inequivocabilmente raggiunta la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio stesso.