(massima n. 1)
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la circostanza aggravante prevista dall'art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., per essere il sistema violato di interesse pubblico, č configurabile anche quando lo stesso appartiene ad un soggetto privato cui č riconosciuta la qualitą di concessionario di pubblico servizio, seppur limitatamente all'attivitą di rilievo pubblicistico che il soggetto svolge, quale organo indiretto della P.A., per il soddisfacimento di bisogni generali della collettivitą, e non anche per l'attivitą imprenditoriale esercitata, per la quale, invece, il concessionario resta un soggetto privato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione in relazione alla condotta di introduzione nella "rete" del sistema bancomat di un istituto di credito privato).