(massima n. 1)
In materia sanitaria, stante la diffusa competenza residuale prima dello Stato e poi della Regione e in considerazione dell'autonomia gestionale delle singole A.S.L., va riconosciuta all'ente territoriale regionale la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi in cui siano imputati i dirigenti di una A.S.L. per aver malamente esercitato i loro poteri/doveri di autonomia gestionale, cosģ determinando una ricaduta negativa sull'efficienza delle strutture ospedaliere, da cui sia derivato un evento lesivo ad un utente. (Nella fattispecie, a causa della realizzazione di un impianto elettrico di sala operatoria non conforme alla normativa vigente, nel corso di un "black out" era venuta meno la funzionalitą della strumentazione necessaria per il controllo dei parametri vitali del paziente, cosģ da impedire il monitoraggio delle sue condizioni di salute e determinarne il decesso).