Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5809 del 6 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietą, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre "uti dominus", senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilitą per il reato di appropriazione indebita.

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