(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilitą del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente gią dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed euro 20.000 di ammenda - pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto - travalicava i limiti dei due anni, fissati dall'art. 163 cod. pen.).