(massima n. 1)
La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell'art. 1444 c.c., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e dei motivo di annullabilità, e che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza — e quindi non possono nemmeno essere conosciuti — al momento dell'accordo (principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l'inappellabilità dell'eventuale futuro lodo).