(massima n. 1)
L'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attivitą processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperativitą delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullitą della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado.