(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p., l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui č ubicato il locale, se il fastidio non č limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato č sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneitā a turbare la pubblica quiete.