(massima n. 1)
La recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99 comma quinto c.p., della commissione di uno dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., non costituisce una forma autonoma di recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti; ne consegue che non č necessaria, perché tale previsione esplichi effetto, la sua specifica contestazione.