(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. č vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed č limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullitą o inammissibilitą non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.