(massima n. 1)
Il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto.