(massima n. 1)
La modifica introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), ai sensi della quale per l'integrazione del reato non č necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma č sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, č applicabile solo alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia).