(massima n. 1)
In tema di concorso di circostanze, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, previsto dall'art. 628, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2009, č formulato in modo generale ed assoluto per cui riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in cui le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., erano state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.).