(massima n. 1)
L'annullamento (rectius: l'annullabilità), a norma dell'ultimo comma dell'art. 1442 c.c. (il quale recepisce il principio secondo cui quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum), può essere opposta in via d'eccezione, senza limiti di tempo, nello stesso processo da chi sia convenuto per l'esecuzione del contratto. Ne consegue che, trattandosi di eccezione, essa è proponibile per la prima volta anche in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.c.