(massima n. 1)
Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363). (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva concesso la terza sospensione condizionale nel 2009, mentre i due precedenti benefici erano stati concessi rispettivamente nel 2001e 2002 e revocati nel 2005).