(massima n. 1)
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui č stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).