(massima n. 1)
Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore, se vi č stata induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si applica sempre il disposto dell'art. 600-bis, comma primo, a prescindere dall'etā della vittima; se č mancata l'attivitā di induzione al meretricio, la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici, ai sensi dell'art. 609 quater; b) se il minore ha etā compresa tra i quattordici ed i sedici anni, ex art. 609 bis, comma terzo; c) se ha etā tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo.