(massima n. 1)
Integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis c.p. la condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia.