(massima n. 1)
L'estensione del potere del rappresentante, nella stipula del negozio per cui la rappresentanza è conferita, non soffre se non di quelle limitazioni con le quali il dominus abbia inteso vincolare l'esplicazione dell'attività del rappresentante e che, costituendo deviazioni particolari, rispetto alla normalità della ricomprensione nel potere di tutto ciò che attiene al suo ordinario svolgimento, devono essere dimostrate, secondo il criterio regolatore dell'onere della prova, da chi, nel proprio interesse, le alleghi.