(massima n. 1)
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che abbia avuto contatti, in costanza di collaborazione, con le persone che aveva accusato, offrendo la propria ritrattazione in cambio di denaro, non essendo riconducibile tale ipotesi alle violazioni sanzionate da inutilizzabilitą previste dal penultimo comma dell'art. 13 della l. n. 82 del 1991.