(massima n. 1)
Per stabilire il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per dolo, questo non viene in considerazione nella sua concreta esistenza — la quale formerà oggetto della successiva indagine di merito circa la fondatezza della domanda — ma è assunto nella sua astratta configurabilità, con riferimento alle allegazioni della parte circa i fatti che lo integrerebbero. Pertanto la scoperta del dolo, dalla quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, non può essere identificato con la percezione del consistente divario tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto, ma deve farsi coincidere con la percezione, da parte dell'attore, dei mezzi fraudolenti che sono stati messi in opera dalle controparti per carpire il suo consenso, in quanto con l'azione di annullamento si intende tutelare unicamente la libertà del volere dei contraenti, prescindendo da qualsiasi considerazione di equilibrio patrimoniale tra le prestazioni.