(massima n. 1)
Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, č tenuto a pronunziarsi sulla concedibilitā o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 c.p.p., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).