(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitā delle associazioni previste dallo stesso articolo) č legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilitā degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura.