(massima n. 1)
La contemplatio domini, che caratterizza la rappresentanza, deve essere oggetto di accertamento rigoroso, per la tutela dell'affidamento dei terzi, quando uno dei contraenti sostiene di avere confidato che l'altro avesse stipulato in proprio, mentre ne è consentita una valutazione meno rigorosa e meno formalistica allorché siano il mandatario o il rappresentato a dedurre la mancanza di contemplatio domini, in contrasto con l'altro contraente che affermi di avere conosciuto l'esistenza del mandato e di avere quindi ritenuto che l'obbligazione dovesse sorgere in capo a soggetto diverso dallo stipulante, nel qual caso il principio dell'affidamento opera in favore di chi ha contratto con l'apparente mandatario e perciò, indipendentemente dall'uso di espressioni dirette a rendere noto il rapporto rappresentativo, questo può essere accertato attraverso l'esame della struttura stessa dell'atto e di ogni ulteriore circostanza idonea a rivelarlo all'altro contraente.