(massima n. 1)
La contemplatio domini, necessaria perché il contratto concluso dal mandatario produca effetti nei confronti del mandante, non richiede formule solenni, né deve risultare espressamente dal contratto, essendo sufficiente, perché si realizzi, che il rappresentante abbia reso noto all'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intende agire, oltre che nell'interesse, anche nel nome di altro soggetto.