(massima n. 1)
Se il rappresentante di una società di persone non spende il nome della società (o il nome degli altri soci, quando si tratta di socio di una società di fatto), il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni, ed allorché il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la contemplatio domini, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che esso comporta.