(massima n. 1)
Il requisito della non equivocità degli atti, nella fattispecie tentata, deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. (Fattispecie in cui è stato esclusa, in riferimento al reato di tentato omicidio, la non equivocità dell'appostamento degli imputati lungo il presunto percorso che la vittima avrebbe dovuto seguire per rincasare in assenza di alcun accertamento circa la vicinanza del punto prescelto all'abitazione della stessa e all'abitualità del tragitto).