(massima n. 1)
Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioč che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.