(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontą di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.).