(massima n. 1)
L'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.) non č applicabile nel caso in il risarcimento del danno sia l'effetto, in tutto o in parte, non giā della libera determinazione degli imputati, bensė dell'opera di terzi (nella specie Ministero della Difesa).