(massima n. 1)
La prescrizione dell'azione di annullamento di un contratto (nella specie, di una transazione, al fine di ottenere una liquidazione del danno in misura superiore a quella convenuta transattiva-mente) può essere interrotta soltanto dalla domanda giudiziale e non anche dalla costituzione in mora; questa invero presuppone un debitore tenuto all'adempimento di una prestazione, onde la sua efficacia interruttiva è limitata ai diritti di credito e non può estendersi a un diritto potestativo, quale è quello all'annullamento del contratto, cui non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte.